Art. 4.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, gli uffici comunali competenti segnalano gli immobili per i quali abbiano accertato la presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.
      2. Sulla base della segnalazione di cui al comma 1 il dirigente dell'ufficio comunale competente ai sensi dello statuto e dei regolamenti interni comunali, con ordinanza notificata ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili o tramite il messo comunale almeno dieci giorni prima, fissa la data stabilita per l'accesso dei tecnici del comune nelle unità immobiliari al fine di accertarne le condizioni di carenza manutentiva di cui all'articolo 1 e di effettuare i rilievi volti alla redazione di un eventuale progetto di recupero.
      3. Se nessuno dei proprietari è presente nel giorno e nell'ora fissati ai sensi del comma 2 o, pur presenziando all'accesso, non lo consente, sulla base del processo verbale redatto dal tecnico comunale di cui al medesimo comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 696 e seguenti del codice di procedura civile.